Semplificazione permessi ed autorizzazioni per lavori edilizi... Finalmente!

03.09.2015 18:15

Difficile a credersi, ma a volte sembra che le aspettive di noi cittadini vengano ripagate! Per i lavori edilizi 2015 - 2016 il legislatore ha infatti previsto uno snellimento burocratico per quanto riguarda le comunicazioni necessarie per l'inizio dei lavori edilizi, rendendo tutto più semplice!

A seconda del tipo di intervento che abbiamo intenzione di realizzare, si dovrà fare ricorso ad una tra le seguenti (ovvero nulla nei casi che vi illustrerò a seguire): CIL, CILA, SCIA. Ma vediamo nel dettaglio quando fare ricorso all'una o alle altre.

CIL (Comunicazione Inizio Lavori)

è sufficiente quando si tratta di lavori molto semplici, che richiedono una comunicazione al Comune e che consentono di iniziare subito gli interventi. Non richiede l’intervento di un tecnico e può essere fatta anche dai cittadini. A titolo di esempio possiamo citare l’installazione sui tetti di pannelli solari termici e fotovoltaici, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata): 

richiede l’intervento di un professionista tecnico. I lavori edilizi possono partire subito e non sono previsti oneri da versare al Comune.Sono soggetti a CILA tutti gli interventi che rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria a patto che non siano interessate le parti strutturali dell’edificio, che non cambi la volumetria e la destinazione d’uso.

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività):

occorre l’intervento di un professionista tecnico abilitato, che certifichi la bontà del lavoro. Non è previsto il pagamento di oneri al Comune e gli interventi possono partire immediatamente. I lavori che rientrano nel campo della SCIA sono numerosi: le opere di manutenzione straordinaria anche con interessamento delle parti strutturali, gli interventi di restauro e dirisanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie leggere. Sempre con la SCIA è oggi possibile realizzare opere di demolizione e ricostruzione, anche senza rispettare la sagoma preesistente, purché però, non sia modificata la volumetria e il prospetto originari. Un’ultima nota. Anche se la regola generale vuole che per gli ampliamenti (sopraelevazioni, verande e coperture di terrazzi, ecc.) serva il permesso di costruire, si può impiegare la SCIA in caso di ampliamento fino al 20% di edifici pertinenziali, compresi i box fuori terra o interrati, e le opere che rientrano nell’ambito del Piano Casa attivo nelle varie Regioni.

Come anticipato all'inizio dell'articolo, esiste una categoria di lavori edilizi liberi, ad esempio, non serve alcun permesso né comunicazione per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria comprese le tinteggiature interne, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni, la sostituzione di porte e di impianti, purché senza innovazione. Rientrano negli interventi di edilizia libera anche quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sempre nel caso non modifichino la sagoma dell’edificio.

Un’ultima nota di chiarimento. i lavori che richiedono la comunicazione di inizio lavori e quella di inizio lavori asseverata rientrano nel bonus ristrutturazione con la detrazione del 50% delle spese effettuate.I lavori di edilizia libera, cioè quelli di manutenzione ordinaria, non rientrano nei bonus fiscali.

Spero di avere fatto un poco di chiarezza e di avere rimosso le ultime remore all'inizio dei lavori che avete da tempo in mente di fare alla vostra casa, il tutto ovviamente sempre con

ecotecno srl!